1. Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose sono in costante evoluzione. Nuove conoscenze in materia di sicurezza, progressi della tecnica, nuovi prodotti e altri sviluppi nel settore rendono periodica-mente necessario adattare e aggiornare allo stato dell’arte il diritto sulle merci pericolose. Le attuali proposte di modifica dell’ADR sono raccolte in un documento di 149 pagine (cfr. «1.1 ADR-Änderungen 2023», disponibile in tedesco e francese) e contemplano, oltre a correzioni, aggiornamenti e precisazioni, anche l’approfondimento di disposizioni, integrazioni e l’introduzione di nuovi argomenti.
2. Punti essenziali
I maggiori interventi della presente revisione riguardano in particolare i seguenti temi:
2.1 Elenco delle abbreviazioni:
Per maggiore chiarezza è stata introdotta la nuova sezione 1.2.3 contenente un elenco di tutte le abbrevia-zioni utilizzate nell’ADR.
2.2 Approvazione e controllo di cisterne e recipienti a pressione:
I maggiori adeguamenti riguardano la sezione 1.8.6 per quanto concerne i controlli amministrativi relativi all’1.8.7 e la valutazione della conformità e il controllo propriamente detti di cui all’1.8.7. È inoltre stato oggetto di adeguamenti riguardo alle cisterne il capitolo 6.8, comportando di conseguenza modifiche nel capitolo 6.2 riguardo ai recipienti a pressione.
Le modifiche rendono necessaria l’armonizzazione delle procedure di controllo e d’approvazione delle cisterne per il trasporto di gas della classe 2 attualmente vigenti nello Spazio economico europeo (SEE) e quelle per il trasporto di materie appartenenti alle classi 3-9 vigenti nell’intero territorio di applicazione dell’ADR. L’introduzione di questi requisiti condivisi per l'approvazione e la sorveglianza degli organismi di controllo favorisce il reciproco riconoscimento delle procedure in parola.
L’introduzione del nuovo sistema richiede prescrizioni transitorie. Tenuto conto del contesto attuale e delle differenze che sussistono tra le Parti contraenti l’ADR, si è disposto un termine di dieci anni ai seguenti punti:
o 1.6.3.54 e 1.6.4.57 per le disposizioni relative al riconoscimento degli organismi di controllo e
o 1.6.3.55 e 1.6.4.58 per le disposizioni relative ai certificati di approvazione del prototipo rilasciati dopo il 30 giugno 2023.
Obiettivi, caratteristiche e spiegazioni dettagliate di queste modifiche sono riassunti in un documento esplica-tivo [inteso per gli addetti ai lavori].
2.3 Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre:
Lo sviluppo tecnico in tema di cisterne in materia plastica rinforzata di fibre ha condotto a importanti ade-guamenti al capitolo 6.9 e alla stesura di un nuovo capitolo 6.13. Il 6.9 ora riguarda solo le cisterne mobili (e i container-cisterna) in materia plastica rinforzata di fibre. Le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili in questo tipo di materiale sono contemplate nel capitolo 6.13.
3. Altre modifiche
Di seguito sono commentati alcuni degli altri punti dell’ADR toccati dalla revisione 2023, scelti tra quelli più rilevanti.
3.1 Disposizioni generali (Parte 1):
- Esenzioni:
Alle unità di trasporto merci in cui sono installate batterie al litio (N° ONU 3536) che forniscono energia esterna all’unità di trasporto può ora essere applicata anche l’esenzione di cui all’1.1.3.6; finora questo non era possibile non essendo assegnate ad alcuna categoria di trasporto. Ora invece, in seguito a
una richiesta della Svizzera, la massa delle batterie è assegnata alla categoria di trasporto 2 e il limite per l’esenzione di cui all’1.1.3.6 è pertanto 333 kg, come sempre peraltro per le batterie al litio.
- Recipienti a pressione ricaricabili:
La sottosezione 1.1.4.7 disciplina il trasporto di recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipar-timento dei trasporti (DOT) degli Stati Uniti d’America e che non rientrano pertanto nel capitolo 6.2 ADR; la sottosezione in parola regola il riempimento, la marcatura e l’etichettatura, il controllo, il do-cumento di trasporto, l’importazione dei recipienti e obbligo di esportarli esclusivamente verso Paesi non parte all’ADR.
3.2 Classificazione (Parte 2):
- È soppressa la prova di lisciviazione per le materie di debole attività specifica LSA-III (2.2.7.2.3.1.4), come anticipato dall’accordo multilaterale M 332.
- Nel caso delle pile a bottone, è precisato che il riepilogo delle prove per le batterie al litio di cui al 2.2.9.1.7 g) non deve accompagnare ogni spedizione.
3.3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali (Parte 3):
- Lista delle merci pericolose:
Gli estratti aromatici e gli estratti per aromatizzare ai N° ONU 1169 e 1197 hanno le stesse proprietà, il che rende talvolta difficile catalogarli correttamente. Il N° ONU 1169 viene quindi soppresso e la desi-gnazione del N° ONU 1197 è sostituita con «ESTRATTI, LIQUIDI, per aromatizzare».
La designazione del N° ONU 1012 è modificata in «BUTILENE».
La designazione del N° ONU 2426 è abbreviata in «NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO». Le altre spe-cifiche sono riportate nella disposizione speciale 644.
Per i colli esenti della classe 7 (N° ONU 2908 – 2911) il codice di restrizione in galleria «E» è sostituito con «-» in modo da chiarire che non sono soggetti a restrizioni al passaggio nelle gallerie.
L’idrossido di cobalto in polvere era finora assegnato al N° ONU 3077. L’idrossido di cobalto conte-nente oltre il 10% di particelle respirabili (10μm) è ora assegnato al N° ONU 3550 e l’istruzione di im-ballaggio IBC07 (ora B20) consente di poter continuare a utilizzare IBC flessibili.
Sono stati modificati o precisati la designazione o il campo di applicazione dei N° ONU 1345, 1872, 1891, 1944, 2015, 3208, 3209, 3269, 3509 e 3527.
- Disposizioni speciali:
DS 119/291: le pompe di calore sono equiparate alle macchine frigorifere.
DS 225: gli estintori portatili possono essere assegnati anche al N° ONU 1044 se la relativa rubinette-ria è smontata (viene meno in questo modo un’eventuale assegnazione ad es. ai N° ONU 1013 o 3500).
DS 363: etichette e placche possono continuare a essere applicate anche se il motore o il macchinario contiene meno di 60 litri di carburante.
DS 389: affinché valgano per il N° ONU 3536 le stesse esenzioni previste in altri N° ONU riferiti alle batterie al litio, il testo della disposizione speciale è allineato su quello della prescrizione modello in modo tale da chiarire che la rubrica del N° ONU 3536 non si riferisce all’unità di trasporto merci, bensì alle batterie al litio installate nell’unità di trasporto merci.
DS 396: la nuova disposizione speciale disciplina gli oggetti cui possono essere raccordate bombole per gas con rubinetti aperti (ad es. trasformatori).
DS 397: la nuova disposizione speciale consente di assegnare al N° ONU anche l’«aria sintetica» e non solo l’aria ambiente compressa.
DS 398: la nuova disposizione speciale elenca chiaramente i diversi tipi di butileni cui si applica.
DS 676: concerne 57 numeri ONU (quelli, di cui alla DS 386) riferiti a materie soggette a polimerizza-zione con controllo di temperatura, di cui sono ora agevolate le condizioni per lo smaltimento.
3.4 Utilizzazione degli imballaggi (Parte 4):
- È incrementata da 1000 a 3000 litri la capacità ammessa per recipienti a pressione utilizzati come imballaggi di soccorso (4.1.1.20.2).
- Viene precisato che gli imballaggi che non devono per forza essere conformi a un prototipo secondo il 4.1.1.3 (casse, pallet, ecc.) non sono soggetti a limiti in termini di massa o volume (ad es. PP32, P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P801, P903, P905, P906, P907, P909, P910).
- Per il trasporto di rifiuti di cui a Nº ONU 3291 sono ora autorizzati, secondo la P621, anche imballaggi con coperchio non amovibile (fusti, taniche).
- P903 (2): sono autorizzati imballaggi solamente per una pila o una batteria.
- P911: quando un imballaggio contiene più batterie difettose che possono reagire pericolosamente, occorre prevedere condizioni complementari, come il contenuto energetico complessivo delle batterie o la sistemazione all’interno del collo, compresa quella dei tramezzi di separazione e dei dispositivi di protezione.
- LP906: è ora autorizzato l’utilizzo di grandi imballaggi anche per più di una batteria danneggiata o difettosa che può reagire pericolosamente. Come per la P911 vengono inoltre ridefiniti i requisiti relati-vi al rapporto di verifica, che deve ora contenere un compendio di istruzioni specifiche.
- Il 4.3.2.3.7 disciplina l’utilizzo delle cisterne dopo la data di scadenza stabilita per il controllo periodico. Come finora, non è permesso riempirle, ma è ammesso trasportarle per tre mesi se sono state riempi-te prima della scadenza del termine. Nella sezione in questione viene ora contemplato anche il con-trollo intermedio, motivo per cui, contrariamente alla prassi seguita in Svizzera conformemente al 6.8.2.4.3, è vietato riempirle per i tre mesi successivi alla data di scadenza del controllo anche nel ca-so del controllo intermedio.
3.5 Procedure di spedizione (Parte 5):
- Marcatura:
Sul marchio per le pile al litio di cui al 5.2.1.9.2 è soppressa l’indicazione del numero di telefono.
L’esenzione dall’obbligo di marcatura su entrambi i lati se i pannelli arancioni di cui al 5.3.2.1.5 non sono ben visibili dall’esterno del veicolo trasportatore, applicabile al trasporto di cisterne con capacità massima di 3000 litri in veicoli coperti o telonati, si applica ora anche al trasporto alla rinfusa (7.3.1.1. a) e b)).
- Documento di trasporto:
A determinate condizioni (per es. non in caso di applicazione dell’esenzione di cui all’1.1.3.6), il 5.4.1.1.3.2 ammette la stima delle quantità di rifiuti trasportati quando non è possibile misurarli.
Sono idonei come imballaggio di soccorso anche imballaggi diversi da quelli di soccorso propriamente detti (4.1.1.19 e 5.4.1.1.5): completare il documento di trasporto con la dicitura «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO» anche per questi ultimi.
A meno che non ne faccia già parte, il termine «STABILIZZATO» o «FUSO» va integrato nella desi-gnazione ufficiale di trasporto se, rispettivamente, la stabilizzazione è ottenuta chimicamente o una materia solida è presentata al trasporto allo stato fuso (5.4.1.1.15).
3.6 Costruzione e prove di imballaggi (Parte 6):
- Poiché gli IBC possono ora essere fabbricati anche in materie plastiche riciclate, i grandi imballaggi di questo tipo devono recare, conformemente al 6.5.2.1.2, il marchio «REC».
- È introdotta una nuova sottosezione 6.8.1.5 inerente a procedure di valutazione della conformità, ap-provazione del tipo e controlli.
- Conformemente al 6.8.2.2.2, la posizione del dispositivo di chiusura delle valvole deve essere chiara-mente visibile. I raccordi a secco sono a chiusura automatica, per cui non è necessario indicarne la posizione. Possono tuttavia essere utilizzati solo come secondo o terzo dispositivo di chiusura.
3.7 Carico, scarico e movimentazione (Parte 7):
- Al 7.3.1.13 inerente al trasporto alla rinfusa e al 7.5.1.2 delle prescrizioni generali relative al carico e allo scarico vengono esplicitati gli elementi dei container per il trasporto alla rinfusa, delle unità di tra-sporto merci e dei grandi container che devono essere ispezionati prima del carico.
3.8 Equipaggi, equipaggiamento, esercizio dei veicoli e documentazione (Parte 8):
- L’obbligo di sorveglianza di cui al capitolo 8.5 S1 (6) è esteso anche ai nuovi detonatori dei Nº i ONU 0512 e 0513.
3.9 Costruzione e approvazione dei veicoli (Parte 9):
- Le prescrizioni supplementari in materia di sicurezza relative ai veicoli EX/III sono estese anche ai veicoli FL destinati al trasporto di gas infiammabili liquefatti e compressi con codice di classificazione F e di liquidi infiammabili del gruppo di imballaggio I o II; ciò implica l’equipaggiamento del comparti-mento motore con estintori automatici (9.7.9.1) e la protezione del carico contro gli incendi originati dagli pneumatici.