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SISTEMAZIONE E FISSAGGIO DEL CARICO

“NORME DI SICUREZZA PER IL CARICO E FISSAGGIO DELLE MERCI”

Formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro D.M. N. 215 del 19.06.2017 

 Il carico non assicurato adeguatamente può cadere, sbilanciare il veicolo e a volte può perfino farlo rovesciare e urtare altri veicoli. Il 25% degli incidenti che coinvolgono i veicoli è dovuto ad un inadeguato fissaggio del carico. Il corso di formazione fornisce le conoscenze di base sulle disposizioni relative al carico delle merci in colli a bordo di veicoli e container, per il trasporto stradale.

La corretta sistemazione e fissaggio del carico è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza degli utenti della strada nonché evitare il danneggiamento della merce e delle unità di carico, con conseguente aggravio in termini di costi e ritardi nelle consegne.

Il corso si sviluppa trattando le disposizioni sulle fasi di carico delle merci ed illustra i metodi per effettuare una corretta progettazione del carico a bordo di veicoli e container.

Saranno inoltre presentati degli esempi di calcolo degli ancoraggi del carico effettuati secondo la norma EN 12195-1:2010 contenuta nelle linee guida sulle miglior prassi europee sulla sicurezza del carico nei trasporti su strada e riconosciuta come standard internazionale applicabile al fissaggio di tutte le tipologie di merci a bordo dei veicoli (merci pericolose e non pericolose). 

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN ADR - MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO -

Per quanto riguarda la movimentazione (trasporto) e lo stivaggio delle merci pericolose, il capitolo 7.5.7 della normativa ADR prescrive che “Se opportuno, il veicolo o il container deve essere dotato di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli (si considerano soddisfatte le predette disposizioni se il carico è fissato in conformità alla norma EN 12195-1:2010). I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti (si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di container sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta movimentazione)”.

 Le predette disposizioni si applicano anche al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei containers, containers cisterna, cisterne mobili e CGEM, sui veicoli così come al loro scarico; inoltre é vietato ai membri dell’equipaggio del veicolo aprire un collo contenente merci pericolose. Particolare attenzione deve essere posta in caso di fuoriuscita di merci pericolose dagli imballaggi; infatti “Se, dopo lo scarico di un veicolo o di un container che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il container. Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il container deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata. Il trasporto è adeguatamente sicuro se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite. I veicoli o i container che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, prima di ogni nuovo carico, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente ”. L’art. 168, ai commi 2, 9 e 10 , CdS, 2,  prescrive rispettivamente che: La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo STIVAGGIO sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti ”. 

9. “CHIUNQUE VIOLA LE PRESCRIZIONI FISSATE DAL COMMA 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 403,00 a euro 1.617,00 (decurtazione)  punti 10 - vedasi art. 126/bis CdS). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente ” (con la sospensione della carta di circolazione si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sanzione accessoria applicata). 

10. “Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9(Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo (conto esclusivo.omissis..). Con la contestazione della sanzione prevista dall’art. 168, commi 2 e 9, CdS può concorrere anche la violazione prevista dall’art. 164, commi 1 e 8, CdS per sistemazione irregolare del carico; infatti il comma 1 della norma citata prescrive che “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; danon mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio” (sanzione amministrativa 84,00 - decurtazione punti 3 - ritiro patente di guida e carta di circolazione fino alla corretta sistemazione del carico prima di riprendere il viaggio). Oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, possono applicarsi anche le prescrizionirichiamate nel D. Lgs. n. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ”.

Art. 36 comma 2 : “Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui e’ esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”. Le sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente in relazione all’art. 36, commi 1 e 2, sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 (la sanzione ha carattere penale) - Art. 55, comma 5, lettera c). Art. 20 comma 2 : “II lavoratori devono in particolare: c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Le sanzioni previste per il lavoratore in relazione all’art. 20, comma 2, lettere c), f), h) sono: arresto fino a un mese o ammenda da 200,00 a 600,00 (la sanzione ha carattere penale)  Art. 59, comma 1, lettera a).

 

 

 

 

 

TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS DIRITTI DEI PASSEGGERI

Con il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sono state fissate le norme relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Tale regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per quanto riguarda:

a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

b) i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;

c) la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;

e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

f) il trattamento dei reclami;

g) le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

Il Regolamento (UE) n. 181/2011:

• si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km» (art. 2, paragrafo 1);

• inoltre, «si applica, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell’articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI, ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali se il punto iniziale d’imbarco o il punto finale di sbarco del passeggero è situato nel territorio di uno Stato membro».

I nuovi diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono, fra l’altro:

• assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande, nonché, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, per un importo totale di € 80 a notte, tranne in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;

• garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di accettazione di un numero di prenotazione superiore ai posti disponibili, in caso di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto;

• risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e se il vettore non è in grado di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso;

• informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;

• protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento causati da incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente (compresa la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 a notte);

• assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Inoltre, a tutti i servizi (compresi i servizi con percorrenza inferiore a 250 km) saranno applicabili i seguenti diritti:

• non discriminazione basata direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;

• trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;

• norme minime sulle informazioni sul viaggio a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure on line; ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta;

• un sistema di trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;

• organismi nazionali indipendenti in ciascun paese UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

TRATTO DA ASAPS

 

COMMENTO ALLE MODIFICHE DELL' ADR 2023

1. Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose sono in costante evoluzione. Nuove conoscenze in materia di sicurezza, progressi della tecnica, nuovi prodotti e altri sviluppi nel settore rendono periodica-mente necessario adattare e aggiornare allo stato dell’arte il diritto sulle merci pericolose. Le attuali proposte di modifica dell’ADR sono raccolte in un documento di 149 pagine (cfr. «1.1 ADR-Änderungen 2023», disponibile in tedesco e francese) e contemplano, oltre a correzioni, aggiornamenti e precisazioni, anche l’approfondimento di disposizioni, integrazioni e l’introduzione di nuovi argomenti.


2. Punti essenziali
I maggiori interventi della presente revisione riguardano in particolare i seguenti temi:


2.1 Elenco delle abbreviazioni:
Per maggiore chiarezza è stata introdotta la nuova sezione 1.2.3 contenente un elenco di tutte le abbrevia-zioni utilizzate nell’ADR.


2.2 Approvazione e controllo di cisterne e recipienti a pressione:
I maggiori adeguamenti riguardano la sezione 1.8.6 per quanto concerne i controlli amministrativi relativi all’1.8.7 e la valutazione della conformità e il controllo propriamente detti di cui all’1.8.7. È inoltre stato oggetto di adeguamenti riguardo alle cisterne il capitolo 6.8, comportando di conseguenza modifiche nel capitolo 6.2 riguardo ai recipienti a pressione.
Le modifiche rendono necessaria l’armonizzazione delle procedure di controllo e d’approvazione delle cisterne per il trasporto di gas della classe 2 attualmente vigenti nello Spazio economico europeo (SEE) e quelle per il trasporto di materie appartenenti alle classi 3-9 vigenti nell’intero territorio di applicazione dell’ADR. L’introduzione di questi requisiti condivisi per l'approvazione e la sorveglianza degli organismi di controllo favorisce il reciproco riconoscimento delle procedure in parola.
L’introduzione del nuovo sistema richiede prescrizioni transitorie. Tenuto conto del contesto attuale e delle differenze che sussistono tra le Parti contraenti l’ADR, si è disposto un termine di dieci anni ai seguenti punti:
o 1.6.3.54 e 1.6.4.57 per le disposizioni relative al riconoscimento degli organismi di controllo e
o 1.6.3.55 e 1.6.4.58 per le disposizioni relative ai certificati di approvazione del prototipo rilasciati dopo il 30 giugno 2023.
Obiettivi, caratteristiche e spiegazioni dettagliate di queste modifiche sono riassunti in un documento esplica-tivo [inteso per gli addetti ai lavori].


2.3 Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre:

Lo sviluppo tecnico in tema di cisterne in materia plastica rinforzata di fibre ha condotto a importanti ade-guamenti al capitolo 6.9 e alla stesura di un nuovo capitolo 6.13. Il 6.9 ora riguarda solo le cisterne mobili (e i container-cisterna) in materia plastica rinforzata di fibre. Le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili in questo tipo di materiale sono contemplate nel capitolo 6.13.

3. Altre modifiche

Di seguito sono commentati alcuni degli altri punti dell’ADR toccati dalla revisione 2023, scelti tra quelli più rilevanti.


3.1 Disposizioni generali (Parte 1):
- Esenzioni:
Alle unità di trasporto merci in cui sono installate batterie al litio (N° ONU 3536) che forniscono energia esterna all’unità di trasporto può ora essere applicata anche l’esenzione di cui all’1.1.3.6; finora questo non era possibile non essendo assegnate ad alcuna categoria di trasporto. Ora invece, in seguito a
una richiesta della Svizzera, la massa delle batterie è assegnata alla categoria di trasporto 2 e il limite per l’esenzione di cui all’1.1.3.6 è pertanto 333 kg, come sempre peraltro per le batterie al litio.


- Recipienti a pressione ricaricabili:
La sottosezione 1.1.4.7 disciplina il trasporto di recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipar-timento dei trasporti (DOT) degli Stati Uniti d’America e che non rientrano pertanto nel capitolo 6.2 ADR; la sottosezione in parola regola il riempimento, la marcatura e l’etichettatura, il controllo, il do-cumento di trasporto, l’importazione dei recipienti e obbligo di esportarli esclusivamente verso Paesi non parte all’ADR.


3.2 Classificazione (Parte 2):
- È soppressa la prova di lisciviazione per le materie di debole attività specifica LSA-III (2.2.7.2.3.1.4), come anticipato dall’accordo multilaterale M 332.
- Nel caso delle pile a bottone, è precisato che il riepilogo delle prove per le batterie al litio di cui al 2.2.9.1.7 g) non deve accompagnare ogni spedizione.


3.3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali (Parte 3):
- Lista delle merci pericolose:
Gli estratti aromatici e gli estratti per aromatizzare ai N° ONU 1169 e 1197 hanno le stesse proprietà, il che rende talvolta difficile catalogarli correttamente. Il N° ONU 1169 viene quindi soppresso e la desi-gnazione del N° ONU 1197 è sostituita con «ESTRATTI, LIQUIDI, per aromatizzare».
La designazione del N° ONU 1012 è modificata in «BUTILENE».
La designazione del N° ONU 2426 è abbreviata in «NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO». Le altre spe-cifiche sono riportate nella disposizione speciale 644.
Per i colli esenti della classe 7 (N° ONU 2908 – 2911) il codice di restrizione in galleria «E» è sostituito con «-» in modo da chiarire che non sono soggetti a restrizioni al passaggio nelle gallerie.
L’idrossido di cobalto in polvere era finora assegnato al N° ONU 3077. L’idrossido di cobalto conte-nente oltre il 10% di particelle respirabili (10μm) è ora assegnato al N° ONU 3550 e l’istruzione di im-ballaggio IBC07 (ora B20) consente di poter continuare a utilizzare IBC flessibili.
Sono stati modificati o precisati la designazione o il campo di applicazione dei N° ONU 1345, 1872, 1891, 1944, 2015, 3208, 3209, 3269, 3509 e 3527.


- Disposizioni speciali:
DS 119/291: le pompe di calore sono equiparate alle macchine frigorifere.
DS 225: gli estintori portatili possono essere assegnati anche al N° ONU 1044 se la relativa rubinette-ria è smontata (viene meno in questo modo un’eventuale assegnazione ad es. ai N° ONU 1013 o 3500).
DS 363: etichette e placche possono continuare a essere applicate anche se il motore o il macchinario contiene meno di 60 litri di carburante.
DS 389: affinché valgano per il N° ONU 3536 le stesse esenzioni previste in altri N° ONU riferiti alle batterie al litio, il testo della disposizione speciale è allineato su quello della prescrizione modello in modo tale da chiarire che la rubrica del N° ONU 3536 non si riferisce all’unità di trasporto merci, bensì alle batterie al litio installate nell’unità di trasporto merci.
DS 396: la nuova disposizione speciale disciplina gli oggetti cui possono essere raccordate bombole per gas con rubinetti aperti (ad es. trasformatori).
DS 397: la nuova disposizione speciale consente di assegnare al N° ONU anche l’«aria sintetica» e non solo l’aria ambiente compressa.
DS 398: la nuova disposizione speciale elenca chiaramente i diversi tipi di butileni cui si applica.
DS 676: concerne 57 numeri ONU (quelli, di cui alla DS 386) riferiti a materie soggette a polimerizza-zione con controllo di temperatura, di cui sono ora agevolate le condizioni per lo smaltimento.


3.4 Utilizzazione degli imballaggi (Parte 4):
- È incrementata da 1000 a 3000 litri la capacità ammessa per recipienti a pressione utilizzati come imballaggi di soccorso (4.1.1.20.2).
- Viene precisato che gli imballaggi che non devono per forza essere conformi a un prototipo secondo il 4.1.1.3 (casse, pallet, ecc.) non sono soggetti a limiti in termini di massa o volume (ad es. PP32, P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P801, P903, P905, P906, P907, P909, P910).

- Per il trasporto di rifiuti di cui a Nº ONU 3291 sono ora autorizzati, secondo la P621, anche imballaggi con coperchio non amovibile (fusti, taniche).
- P903 (2): sono autorizzati imballaggi solamente per una pila o una batteria.
- P911: quando un imballaggio contiene più batterie difettose che possono reagire pericolosamente, occorre prevedere condizioni complementari, come il contenuto energetico complessivo delle batterie o la sistemazione all’interno del collo, compresa quella dei tramezzi di separazione e dei dispositivi di protezione.
- LP906: è ora autorizzato l’utilizzo di grandi imballaggi anche per più di una batteria danneggiata o difettosa che può reagire pericolosamente. Come per la P911 vengono inoltre ridefiniti i requisiti relati-vi al rapporto di verifica, che deve ora contenere un compendio di istruzioni specifiche.
- Il 4.3.2.3.7 disciplina l’utilizzo delle cisterne dopo la data di scadenza stabilita per il controllo periodico. Come finora, non è permesso riempirle, ma è ammesso trasportarle per tre mesi se sono state riempi-te prima della scadenza del termine. Nella sezione in questione viene ora contemplato anche il con-trollo intermedio, motivo per cui, contrariamente alla prassi seguita in Svizzera conformemente al 6.8.2.4.3, è vietato riempirle per i tre mesi successivi alla data di scadenza del controllo anche nel ca-so del controllo intermedio.


3.5 Procedure di spedizione (Parte 5):
- Marcatura:
Sul marchio per le pile al litio di cui al 5.2.1.9.2 è soppressa l’indicazione del numero di telefono.
L’esenzione dall’obbligo di marcatura su entrambi i lati se i pannelli arancioni di cui al 5.3.2.1.5 non sono ben visibili dall’esterno del veicolo trasportatore, applicabile al trasporto di cisterne con capacità massima di 3000 litri in veicoli coperti o telonati, si applica ora anche al trasporto alla rinfusa (7.3.1.1. a) e b)).
- Documento di trasporto:
A determinate condizioni (per es. non in caso di applicazione dell’esenzione di cui all’1.1.3.6), il 5.4.1.1.3.2 ammette la stima delle quantità di rifiuti trasportati quando non è possibile misurarli.
Sono idonei come imballaggio di soccorso anche imballaggi diversi da quelli di soccorso propriamente detti (4.1.1.19 e 5.4.1.1.5): completare il documento di trasporto con la dicitura «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO» anche per questi ultimi.
A meno che non ne faccia già parte, il termine «STABILIZZATO» o «FUSO» va integrato nella desi-gnazione ufficiale di trasporto se, rispettivamente, la stabilizzazione è ottenuta chimicamente o una materia solida è presentata al trasporto allo stato fuso (5.4.1.1.15).


3.6 Costruzione e prove di imballaggi (Parte 6):
- Poiché gli IBC possono ora essere fabbricati anche in materie plastiche riciclate, i grandi imballaggi di questo tipo devono recare, conformemente al 6.5.2.1.2, il marchio «REC».
- È introdotta una nuova sottosezione 6.8.1.5 inerente a procedure di valutazione della conformità, ap-provazione del tipo e controlli.
- Conformemente al 6.8.2.2.2, la posizione del dispositivo di chiusura delle valvole deve essere chiara-mente visibile. I raccordi a secco sono a chiusura automatica, per cui non è necessario indicarne la posizione. Possono tuttavia essere utilizzati solo come secondo o terzo dispositivo di chiusura.


3.7 Carico, scarico e movimentazione (Parte 7):
- Al 7.3.1.13 inerente al trasporto alla rinfusa e al 7.5.1.2 delle prescrizioni generali relative al carico e allo scarico vengono esplicitati gli elementi dei container per il trasporto alla rinfusa, delle unità di tra-sporto merci e dei grandi container che devono essere ispezionati prima del carico.


3.8 Equipaggi, equipaggiamento, esercizio dei veicoli e documentazione (Parte 8):
- L’obbligo di sorveglianza di cui al capitolo 8.5 S1 (6) è esteso anche ai nuovi detonatori dei Nº i ONU 0512 e 0513.


3.9 Costruzione e approvazione dei veicoli (Parte 9):
- Le prescrizioni supplementari in materia di sicurezza relative ai veicoli EX/III sono estese anche ai veicoli FL destinati al trasporto di gas infiammabili liquefatti e compressi con codice di classificazione F e di liquidi infiammabili del gruppo di imballaggio I o II; ciò implica l’equipaggiamento del comparti-mento motore con estintori automatici (9.7.9.1) e la protezione del carico contro gli incendi originati dagli pneumatici.

Per informazioni e consulenze

Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose

Cosimo Indiveri

Mail: cosimo@indiveri.it

Tel. 368 98 98 26

 

NUMERO PATENTE SULLA CARTA TACHIGRAFICA

La patente ha un numero. Ma sulla carta tachigrafica ne viene riportato un altro. 

Un autista della Repubblica Ceca trovato in queste condizioni è stato multato. È corretto? Una circolare ministeriale aiuta a fare chiarezza.

La questione sembra burocratica, ma potrebbe esporre a sanzioni: come deve comportarsi un organo di controllo se un autista ha con sé una carta tachigrafica in cui viene riportato un numero di patente diverso da quello che compare nella sua patente di guida? In realtà l’interrogativo non è teorico, perché effettivamente nel 2021 è accaduto veramente a un autista della Repubblica Ceca e chi lo ha controllato ha pensato bene di sanzionarlo. Così, non convinto da questa conclusione almeno a livello di principio – perché poi in realtà ha pagato in misura ridotta il verbale – ha presentato reclamo alla Commissione europea.

Adesso, il ministero dell’Interno, basandosi sulle risultanze di tale reclamo, puntualizza tramite una circolare del 30 gennaio 2024 che le norme di riferimento in materia sono il Regolamento n.165/2014 e il decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, in cui si fissano le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

E proprio in tale Regolamento si dice che la carta tachigrafica è valida 5 anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici, affinché sulla base di questi elementi si possa avere certezza di identificare il conducente. Poi, è vero che sulla carta tachigrafi – prescrive il decreto ricordato – deve essere riportato il numero della patente al momento del rilascio, ma visto che la carta vale, come detto, 5 anni, è possibile che in questo lasso di tempo la patente venga rinnovata. E quindi che il suo numero non corrisponda più a quello riportato sulla carta che invece rimane valida e che dispone di tutti gli elementi che consentono comunque di identificare l’autista.
La circolare ricorda poi che, attraverso la banca dati «Tachonet», creata con Regolamento n.1503/2017, è stata resa operativa, al fine di affinare i controlli,
l’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri.
Di conseguenza se ne deduce che «la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al
momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione».

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