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RESP.TECNICO GESTIONE RIFIUTI

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti è una figura definita all’interno del D.M. n.120 del 3 giugno 2014 che si occupa della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nelle imprese.

Tale ruolo può essere ricoperto sia da una figura interna all’azienda (il legale rappresentante e/o titolare dell’azienda oppure un dipendente) sia da un professionista esperto che offre i propri servizi di consulenza.

Il Responsabile Tecnico deve far rispettare le normative vigenti in materia e assicurarsi che vengano applicate in modo corretto ed è colui che pone in essere tutte le azioni necessarie a garantire la corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

Secondo la circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 2866/1999, egli "è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati".

Tale figura, insomma, è un esperto in tutto ciò che riguarda il ciclo di gestione dei rifiuti, abbinando competenze tecnico-scientifiche a quelle legate alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti normativi.

La sua presenza è obbligatoria per le seguenti categorie:

 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
 - operazioni di raccolta e trasporto che riguardano i produttori iniziali di rifiuti (pericolosi - fino a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – o non pericolosi);
 - distributori, installatori, trasportatori e gestori dei centri di assistenza tecnica legati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non);
 - imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti;
 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi;
 - bonifica di siti;
 - bonifica dei beni contenenti amianto.

Requisiti del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Essi consistono in:

 - idoneità dei titoli di studio (secondo quanto regolamentato dal Comitato nazionale, in base alle categorie e classi d’iscrizione);
 - esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
 - verifica di idoneità (mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, successivi esami volti a garantire il necessario aggiornamento.

È il Comitato nazionale stesso a definire materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento). Le delibere n. 6 e n.7 del 30 maggio 2017, infatti, prevedono che dal 16 ottobre 2017 tutti gli aspiranti responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti (così come coloro già in carica, se desiderano ricoprire nuove categorie) debbano sostenere delle Verifiche abilitative.

Il superamento delle prove è un requisito fondamentale per poter ricoprire tale incarico, ed è lo stesso Comitato nazionale a stabilire moduli e argomenti:

 - modulo di carattere generale (obbligatorio per tutte le categorie);
 - modulo per categorie 1,4 e 5 (raccolta e trasporto rifiuti);
 - modulo per categoria 8 (intermediari e commercianti);
 - modulo per categoria 9 (bonifica siti inquinati);
 - modulo per categoria 10 (bonifiche amianto).

 

Per una Consulenza rivolgersi a:
 
RTGR 
Cosimo Indiveri
Tel. 368 98 98 26
mail: cosimo@indiveri.it 

Tracciabilità dei Rifiuti: dal 15 giugno in vigore il RENTRI

RENTRI: il registro unico nazionale prevede nuove regole per la tracciabilità dei rifiuti volte a semplificare gli adempimenti incentivando a corrette procedure.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 121 del 31 maggio il Decreto n 59 del 4 aprile 2023 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (ai sensi dell'art.188 bis del DLgs n 151/2006).

Il decreto è stato anche annunciato da un comunicato del MASE datato 3 giugno che spiega come, il provvedimento oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, intenda mettere a disposizione di imprese e settore pubblico:

  • dati, servizi e informazioni,
  • per promuovere l’economia circolare,
  • e il recupero di materia. 

Come specificato dallo stesso ministro Pichetto: “L’obiettivo  è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: ed è questa a sfida del nuovo Registro”. 

Il RENTRI, in vigore dal 15 giugno, sarà gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il periodo transitorio servirà a tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma: 

  • sia in forma diretta, tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende,
  • sia in interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro, ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci. 

In generale, si prevedono modalità di adempimento più semplici rispetto al passato, con la possibilità che i nuovi formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

 

1) RENTRI Registro nazionale Tracciabilità dei Rifiuti: che cos'è

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di  tracciabilita', definendo:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006 con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi,
  • b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano volontariamente aderirvi,
  • c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
  • d) le modalità per la  condivisione dei  dati  del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al  fine del loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni di rifiuti;
  • f)  le  modalita' di svolgimento  delle funzioni di  supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152 del 2006;
  • g) le modalita' di accesso ai dati del  RENTRI  da  parte  degli organi di controllo;
  • h) le modalita' per la verifica  e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.

Gli allegati I e  II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006. 

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del 2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente regolamento. 

2) RENTRI: le imprese che devono iscriversi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti
  • e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

A copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e' assicurata mediante il pagamento a carico  degli  iscritti  di  un contributo annuale e  di  un  diritto di  segreteria,  ai   sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.

 

Per gli  anni successivi al primo, il contributo annuale è versato  entro il  30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta  al  pagamento  del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato II

3) RENTRI: modello di registro di carico e scarico rifiuti

E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2,  del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

Nel registro cronologico di  carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
 Il registro cronologico di carico e  scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
  • b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita' digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di commerciotramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale è effettuata  nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    • 1) le registrazioni  sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore, che ne deve assicurare  il corretto funzionamento e  costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni  dagli  archivi informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi al  RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte degli organi di controllo;
    • 2)  i  numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi  e  non  modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
    • 3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata  con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata r l'identificativo temporale con data ed ora;
    • 4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il registro cronologico è tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 

4) RENTRI: modello di registro di identificazione rifiuti

Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7, comma 2, se in formato digitale.
L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma  4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

PROSSIMA SCADENZA IDONEITÀ RESPONSABILI TECNICI (16 ottobre 2023)

Il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità di 13.000 Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per 16.000 imprese iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.
Lo scorso 14 febbraio è stata inviata una comunicazione ai 5.200 RT registrati nella piattaforma invitandoli a sostenere l’esame per tempo. Nei prossimi mesi l’Albo invierà loro analoghe comunicazioni 6 e 2 mesi prima della scadenza prevista.
Analoghe comunicazioni verranno inviate alle PEC delle imprese 60 e 30 giorni prima della scadenza come previsto dalla Delibera n.1/2020
Si invitano pertanto le imprese a verificare con congruo anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nella propria attività, effettuando il controllo attraverso la propria area riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it dove le imprese (già iscritte o che si devono iscrivere all’Albo) hanno a disposizione la funzionalità di “Ricerca RT”.
Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo. I responsabili tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento dell’esame relativo al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo. Per prenotare l’esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica sul sito dell’Albo all’indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/. L’iscrizione deve essere effettuata tra i 60 e i 40 giorni prima della data dell’esame. Rammentiamo infine che il mancato superamento della prova d’esame entro il termine del 16 ottobre 2023 comporta la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento. Si invitano pertanto imprese e responsabili tecnici interessati a programmare con adeguato anticipo le azioni necessarie al mantenimento dei propri requisiti per evitare interruzioni della propria attività.

Conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

Un interpello del Ministero dell'Ambiente indica che i consulenti aziendali non possono conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti dei propri clienti.

Con un interpello, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:

 impianti di produzione;

 impianti di stoccaggio;

 impianti di recupero e/o smaltimento;

 sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;

 sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente, si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.

 Anche se non espressamente richiamato nell'interpello, a nostro parere si continuano comunque ad applicare le altre forme di tenuta espressamente previste nel Testo Unico Ambientale come, ad esempio, la tenuta, a determinate condizioni, presso le Associazioni di Categoria.

 Riferimenti normativi:

 Interpello Ministero Ambiente n.70069/2023  

 art.190 co.10 D.Lgs.152/06; art.258 co.2 D.Lgs.152/06; art.190 co.7 del D.Lgs.152/06

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